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PERDITA DEI BENEFICI ASSICURATIVI IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI SALVATAGGIO DA PARTE DELL’ASSICURATO

Avv. Gloria Morlini • 22 luglio 2021

Molto spesso nella pratica accade che, nel momento in cui si verifica un sinistro, l’assicurato trascuri di adempiere a taluni degli obblighi che la legge ed il contratto assicurativo pongono a suo carico.

Tra i doveri previsti in capo all’assicurato il più noto è sicuramente l’obbligo di denuncia del sinistro disciplinato dall’Art.1913 del Codice Civile, che deve essere formalizzato all’assicuratore, o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni dal momento in cui si verifica l’evento o da quando l’assicurato ne viene a conoscenza, ed il cui scopo è quello di consentire alla compagnia di assumere tempestivamente le iniziative necessarie a tutela dei propri interessi e di quelli dell’assicurato.

Tra tali iniziative vi è la facoltà da parte dell’assicuratore di designare legali ovvero periti incaricati di accertare le cause del danno ed il suo ammontare, nonché di ricercare di una soluzione bonaria tra le parti o ancora porre in essere interventi mirati ad una eliminazione o limitazione del danno.

Sotto quest’ultimo profilo, assume particolare rilievo l'obbligo di salvataggio previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, che consiste nel dovere dell’assicurato di “fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”. Tale dovere, tuttavia, è molto spesso trascurato da colui che ha contratto una copertura assicurativa, soprattutto per la convinzione che egli non sarà personalmente tenuto ad alcun esborso, in quanto, in presenza della compagnia, verrà da questa indennizzato o manlevato di fonte alle richieste risarcitorie del terzo danneggiato.

Ebbene, la cooperazione dell’assicurato risulta cruciale sotto vari aspetti per consentire all’assicuratore, che verrà chiamato a pagare l’indennizzo, di evitare o diminuire il danno e per conseguenza anche l’eventuale esborso, in quanto la compagnia, che è rimasta fino all’apertura del sinistro estranea al fatto oggetto della vicenda assicurativa, non detiene gli strumenti e le informazioni necessari, che invece sono a disposizione dell’assicurato o comunque entro la sua sfera di azione.

Questi ha, infatti, la conoscenza dello svolgimento degli eventi, detiene la eventuale documentazione relativa al caso, nonché i carteggi intercorsi con il reclamante, e soprattutto è colui che è in grado di intervenire nell’immediatezza dell’evento per limitare o eliminare il danno.

L’obbligo di salvataggio viene, in primo luogo, in rilievo al verificarsi del sinistro, momento nel quale appunto l’assicurato è immediatamente in grado di percepire e di cercare di arginare il pregiudizio (si pensi a due immobili attigui ed al verificarsi di una perdita d’acqua dalle tubature di una delle due abitazioni che va ad interessare quella attigua: in tal caso, laddove il proprietario della prima unità abitativa ponga rimedio alla causa del danno, per esempio bloccando la fuoriuscita d’acqua, sarà in grado di limitare o di eliminare il pregiudizio in danno dell’altra abitazione interessata dallo sversamento).

Tuttavia, tale obbligo, anche se forse meno evidente, non è meno significativo in una fase successiva, allorquando il danno si sia già prodotto e soprattutto su un piano giuridico si cerchi di circoscriverne le conseguenze.

Si pensi all’ipotesi in cui la compagnia ritenga conveniente addivenire ad una soluzione conciliativa con il danneggiato, effettuando un esborso certo, che consenta un risparmio in termini di spese e costi e non esponga l’assicurazione all’alea del giudizio.

In tali casi, non è infrequente che l’assicurato si opponga o comunque faccia resistenza di fronte a una soluzione transattiva, soprattutto quando il contenzioso sia già avviato e questi si difenda con un proprio legale di fiducia, in quanto per l’assicurato può esservi la convinzione che verrà affermata l’assenza della propria responsabilità o nell’intento di risparmiare sulla franchigia assicurativa, o comunque nella presunzione che, nella peggiore ipotesi, sarà la compagnia chiamata ad indennizzare il sinistro.

Siffatto contegno costituisce una violazione dell’obbligo di salvataggio da parte dell’assicurato, in quanto preclude all’assicuratore la possibilità di limitare il danno.

A tutela della posizione dell’assicuratore, il quale diversamente resterebbe “in balia” delle determinazioni dell’assicurato, la legge, e segnatamente l’Art. 1915 del Codice Civile, consente alle compagnie di eccepire la violazione dell’obbligo di salvataggio e così di prevenire un maggiore esborso laddove, per tornare all’esempio che precede, vi sia stata noncuranza da parte dell’assicurato rispetto all’opportunità di un accordo transattivo.

Il medesimo rimedio può essere azionato qualora il beneficiario della polizza ometta di cooperare sotto altro profilo, e così non provveda per esempio a fornire gli elementi ed i documenti necessari alla compagnia per approntare una adeguata difesa nel merito, sia essa giudiziale che nella fase antecedente al contenzioso.

Sotto quest’ultimo profilo va, infatti, evidenziato che la compagnia assicurativa è sempre estranea ai fatti dedotti dal danneggiato e/o dal danneggiante, pertanto ne viene a conoscenza solo tramite gli incartamenti e le informazioni fornite da siffatte parti, cosicché senza l’ausilio dell’assicurato non è da sola in grado di contrastare efficacemente le pretese del reclamante. In tali casi, qualora l’assicurato si costituisca con un proprio difensore di fiducia in sede processuale, è suo onere predisporre adeguate difese onde evitare, o comunque limitare, l’eventuale risarcimento del danno, poiché la sua condanna avrebbe inevitabili riflessi sull’obbligo di indennizzo dell’assicuratore. Lo stesso si verifica anche nella fase precontenziosa, in cui le informazioni da parte dell’assicurato appaiono tanto più indispensabili ai fini della valutazione e liquidazione del sinistro.

Ergo, laddove l’assicurato non si adoperi cooperando con la compagnia, il Codice consente la tutela di cui all’Art. 1915 del Codice Civile in favore dell’assicuratore, che diversamente rimarrebbe esposto al rischio senza la possibilità di difendersi nel merito, in quanto privo delle necessarie informazioni e degli strumenti che invece sono a disposizione dell’assicurato.

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