Una recente pronuncia del TAR Palermo (Sez. I, 30/11/2020 n.2648) ci consente di tornare ad affrontare il tema delle ordinanze sindacali di rimozione di rifiuti abbandonati adottate nei confronti del proprietario non responsabile dell’illecito; in particolare, vanno prese in considerazione talune patologie che possono emergere in relazione a questo tipo di atti.
Come noto, il Sindaco ha potere di adottare ordinanza di smaltimento rifiuti ai sensi dell’art. 192 comma 3 D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), contro il soggetto autore dell’abbandono, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati dalla P.A. in contraddittorio con i soggetti interessati. In caso di inottemperanza all’ordine, la P.A. procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, e gli obbligati sono soggetti alla contravvenzione penale di cui all’art. 255 comma 3 D.Lgs. 152/2006.
A tal proposito, va evidenziato che l’art. 192 comma 3 D.Lgs. 152/2006 impone alla P.A. un contraddittorio necessario e ineludibile con il proprietario dell’area non autore dell’abbandono, ben più incisivo rispetto alle generali garanzie partecipative previste dalla Legge sul Procedimento Amministrativo (agli artt. 7, 9 e 10 L. 241/1990).
Infatti, la norma de qua innanzitutto individua il primo obbligato alla rimozione nell’autore dell’abbandono di rifiuti, sulla scorta del principio di matrice eurounitaria “chi inquina paga”; accanto a costui, sono considerati coobbligati in solido il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ma solo ad una determinata condizione: che sia accertata in contraddittorio la loro corresponsabilità con l’autore, a titolo di colpa o dolo.
Pertanto, non è sufficiente la mera titolarità del diritto reale (o di godimento) sulle aree interessate dall’abbandono di rifiuti, ma è necessario accertare la sussistenza dell’elemento psicologico, in contraddittorio con i soggetti interessati; non è, cioè, ravvisabile nella disposizione in esame un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, né una responsabilità da posizione del proprietario, in assenza di una espressa previsione di legge nazionale, con conseguente esclusione della natura di “obbligazione propter rem” dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene.
Sicché l’ordinanza ex art. 192 C.Amb. rivolta al proprietario (non qualificato come autore dell’abbandono di rifiuti), deve essere sempre preceduta dalla comunicazione (ex art. 7 L. 241/1990) di avvio del procedimento volto allo svolgimento delle verifiche, in contraddittorio con gli interessati, circa l’effettivo comportamento del titolare del diritto, senza che neppure possa trovare applicazione l’istituto dell’illegittimità non invalidante ex art. 21 octies c. 2 L. 241/1990 (sul punto, Cons. Stato 07/06/2018, n. 3430; nella giurisprudenza di merito, TAR Brescia 07/01/2020 n. 4).
Inoltre, è pur vero che la responsabilità solidale del proprietario (non autore dell’abbandono) può essere imputabile a colpa omissiva, consistente nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un’efficace custodia e protezione dell’area, e segnatamente per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti. Tuttavia, la motivazione dell’ordinanza sindacale deve puntualmente illustrare le circostanze di fatto che (anche in via presuntiva) dimostrino il “disinteresse” del proprietario, ove si deduca che la condotta colposa rilevante ai sensi dell’art. 192 C.Amb. consista proprio nella “tolleranza” dell’attività di abbandono rifiuti e nella mancata adozione di esigibili cautele. In tal caso, è onere della P.A. richiedere informazioni al proprietario sulla gestione del fondo (ad es. da quando tempo non coltivava, da quando non vi si recava, in che modo intendeva utilizzarlo), così da rendere effettivo quel contraddittorio cui fa riferimento l’art. 192 e, solo completata tale fase di indagine, valutare se il proprietario si sia realmente disinteressato alle sorti del fondo, dandone conto del convincimento raggiunto nella motivazione del provvedimento (in tal senso, Cons. Stato 08/07/2019 n. 4781).
In altre parole, la norma in questione impone all’Amministrazione di verificare, in concreto, attraverso un’istruttoria completa, se sussistono profili di responsabilità a carico del titolare di un diritto reale o di godimento del bene, e di darne conto in un’esauriente motivazione (anche fondata su presunzioni o massime d’esperienza), senza che sia, all’opposto, sufficiente ascrivere in capo al titolare di diritti reali sul bene una generica “Tculpa in vigilando”, non accompagnata, da comportamenti omissivi caratterizzati da colpa, quali ad esempio l’inerzia dimostrata nel non essersi adoperato con misure efficaci per evitare il ripetersi di episodi analoghi, già in precedenza accertati e contestati. Infatti,”hnel nostro sistema normativo, tutto incentrato su una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale, alcuno spazio vi è per una responsabilità oggettiva, nel senso che per essere ritenuti responsabili della violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa. Tale regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area ove si è verificato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suoloe body ” (TARR Napoli, sez. V, 13/12/2019, n. 5938).
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