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LA COPERTURA ASSICURATIVA D&O

Avv. Gloria Morlini • 22 luglio 2021

LE IPOTESI (RESIDUALI) DI RIMBORSO ALLA SOCIETA’ CONTRAENTE

La Polizza cosiddetta “D&O”, ovvero Directors and Officers Liability, secondo la nota denominazione assicurativa, è la convenzione assicurativa che le società contraggono a favore dei propri organi apicali, a protezione del patrimonio personale di questi per i casi in cui fossero chiamati in causa personalmente per il risarcimento di danni cagionati nell’espletamento delle mansioni.

La Polizza D&O trova, infatti, fondamento nella circostanza che nelle società di capitali gli esponenti degli organi di gestione e controllo possono essere chiamati a rispondere con il patrimonio personale per l’attività compiuta nell’esercizio delle funzioni aziendali, per esempio nelle ipotesi di cui agli Artt. 2394 e seguenti del Codice Civile, cosicché per far fronte a tali eventualità vengono sottoscritte convenzioni assicurative quali quella in oggetto.

Si tratta quindi di una assicurazione stipulata per conto terzi, disciplinata dall’Art.1891 Codice Civile, i cui diritti spettano ad amministratori, sindaci, dirigenti, figure apicali e/o amministratori di fatto della Società, che risultano i soggetti Assicurati mediante tale tipologia di copertura.

Dal momento che l’obbligo di indennizzo sorge in relazione ad una responsabilità civile personale dell’amministratore (dirigente o sindaco ecc.) e che l’Assicuratore paga il terzo danneggiato per conto del primo, è evidente che la copertura è diretta a proteggere il patrimonio personale di tale soggetto, che appunto per tale via non subisce alcun esborso in relazione ad un proprio atto illecito tenuto nell’espletamento delle mansioni affidate.

Ad ogni modo, è bene precisare che, salvo specifiche pattuizioni aggiuntive, non si tratta di una copertura in favore della società per le ipotesi di danno a terzi cagionato da atto illecito dell’amministratore, e di cui la società risponde in virtù del rapporto di immedesimazione organica, bensì di una garanzia personale dell’amministratore per le ipotesi in cui venga chiamato a rispondere direttamente di un danno.

In altri termini, la convenzione in questione non va confusa con la garanzia per la responsabilità civile della società.

Sotto quest’ultimo profilo, va infatti osservato come talune Polizze D&O possano prevedere anche un rimborso a favore della Società, id est la Contraente della copertura assicurativa, previsione che tuttavia non vale a mutare la specifica finalità della polizza. In tali casi, invero, il Rimborso alla contraente è, salvo patti aggiuntivi, tipicamente limitato all’indennizzo delle somme che la Società abbia versato al terzo per conto dell’Assicurato, ovverosia dell’amministratore o di altro esponente societario, in relazione ad una domanda di risarcimento di cui quest’ultimo sia il diretto destinatario.

In altri termini, anche nel predetto caso di Rimborso alla Società, ciò che deve essere contestato dal terzo preteso danneggiato ai fini dell’applicazione della copertura in esame è una condotta imputabile all’amministratore personalmente, le cui conseguenze, nell’ipotesi in cui venga positivamente accolta l’azione di responsabilità, si riverberano sul patrimonio personale di questi.

Se, al contrario, l’amministratore, il sindaco o il dirigente pongono in essere un atto in virtù del rapporto di immedesimazione organica da cui non emerge una responsabilità a titolo personale, bensì solo a carico della Società, non si configura l’ipotesi di attivazione della copertura assicurativa, in quanto saremmo in presenza di un fatto illecito della Contraente (della Società stessa!) e non dell’Assicurato.

Ne consegue che, in assenza di una specifica previsione a copertura della responsabilità civile della Società (che non è tipica delle Polizze D&O), il diritto all’indennizzo a favore di quest’ultima sorge solo qualora la Società abbia tenuto luogo ad un obbligo di pagamento personale di un amministratore.

Concludendo, la previsione di un Rimborso alla Società nelle Polizze D&O non integra una copertura per la responsabilità civile della Società, che viene invece in rilievo nel momento in cui è ascritto alla stessa un fatto illecito. La condotta dell’amministratore, in tali casi, è da ricondursi ed andrà imputata direttamente in capo alla Società in virtù del rapporto di immedesimazione organica.

La previsione Rimborso alla Società consente invece di indennizzare direttamente la Contraente limitatamente all’ipotesi in cui essa abbia rimborsato somme per conto dell’amministratore. La ratio di tale regolamentazione è di prevenire l’azione di regresso per il recupero di dette somme, così offrendo un’ulteriore garanzia all’Assicurato. E tanto in perfetta aderenza alla finalità della copertura “D&O”, diretta, come sopra esposto, alla tutela del patrimonio personale di amministratori, sindaci, dirigenti ecc.

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